Il diritto all'oblio e la riforma Cartabia
Non esiste un consenso universale sulla definizione del diritto all'oblio, ma la dottrina più autorevole, già prima dell'avvento di Internet, lo ha descritto come "il diritto a che i fatti, anche se di natura pubblica e legati a un individuo, nel corso del tempo perdano tale caratteristica".
Il diritto all'oblio è strettamente connesso al diritto alla riservatezza e, in questa prospettiva, garantisce all'individuo la possibilità di non vedere più diffusi eventi che non siano di interesse pubblico, soprattutto se non sono aggiornati o contestualizzati.
Successivamente, il diritto all'oblio è stato associato al diritto alla privacy poiché le narrazioni di avvenimenti legati a una persona di solito includono informazioni personali su di essa.
Nel panorama digitale contemporaneo, il concetto di Diritto all'Oblio è oggetto di dibattiti e discussioni.
Prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, al termine di un procedimento penale in cui l'imputato risultava assolto dalle accuse, non veniva emesso alcun provvedimento o sentenza autonomi che potessero costituire una base per la deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell'indagato o imputato. Era invece necessario intervenire successivamente nel contesto più appropriato.
La recente riforma Cartabia ha ampliato i diritti delle persone permettendo la rimozione di informazioni personali dai motori di ricerca.
Infatti l’art 64 ter cpp (modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) prevede due azioni : da un lato, vi può essere una richiesta volta a precludere l’indicizzazione e, dall’altro, una richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione In entrambi i casi è la cancelleria del giudice – e non il giudice stesso – ad apporre e a sottoscrivere le sopracitate annotazioni, volendo garantire celerità nell’apposizione dell’annotazione stessa.Tuttavia, questo diritto, che nelle intenzioni della riforma sembrava automatico, deve confrontarsi con la libertà d'informazione. Un caso concreto ha portato alla ribalta il dilemma tra Diritto all'Oblio e Diritto di cronaca.
Un individuo anonimo ha chiesto la rimozione di alcuni link associati al proprio nome, legati a un procedimento penale ormai archiviato. Nonostante l'assoluzione, il motore di ricerca ha ritenuto che ci fosse ancora un interesse pubblico a mantenere online tali informazioni, poiché riguardavano una figura pubblica e avevano rilevanza giornalistica.
Il reclamo al Garante della Privacy, basato sulla riforma Cartabia e sul Diritto all'Oblio, è stato respinto. Il Garante ha giustificato la sua decisione sottolineando la necessità di bilanciare il diritto alla cancellazione con la libertà di espressione e informazione. Il GDPR e l'art. 64-ter disp.att. c.p.p. richiedono un'analisi ponderata, considerando fattori come la temporalità, la rilevanza pubblica delle informazioni e il ruolo dell'individuo nella vita pubblica.Il caso mette in evidenza la complessità nel bilanciare il diritto alla privacy con la libertà d'informazione. Il Diritto all'oblio è cruciale, ma deve essere valutato attentamente, tenendo conto della funzione sociale e del principio di proporzionalità.
Avv. Matteo De Luca