La reputazione dei medici : come tutelarla on line da notizie fake

La reputazione dei medici : come tutelarla on line da notizie fake

La reputazione online riveste un'importanza fondamentale per i professionisti medici. Un elevato numero di utenti interessati alla salute e alla medicina effettua ricerche online, e la scelta di un medico è spesso influenzata dalle recensioni e dai commenti trovati sulla rete, unitamente al curriculum e all'esperienza del professionista.

Le opinioni positive suscitano fiducia, mentre giudizi negativi possono generare una catena di reazioni simili, influenzando le decisioni dei pazienti. È rilevante notare che il numero di "pazienti recensori" sta aumentando annualmente, e coloro che hanno avuto esperienze insoddisfacenti tendono ad essere particolarmente attivi.

Le statistiche indicano che chirurghi, ginecologi, dentisti e medici sportivi sono tra i professionisti più colpiti da recensioni online.

Un primo consiglio per mantenere una buona immagine online, è quello di  utilizzare strumenti come Google Alert. Questo servizio gratuito di Google invia notifiche via email ogni volta che il proprio nome viene menzionato online. La verifica regolare dei commenti e delle recensioni sui social network e su portali specializzati è altrettanto importante, in quanto la maggior parte delle dispute si verificano su queste piattaforme.

In secondo luogo, è essenziale comprendere cosa sia lecito e cosa non lo sia per preservare il diritto all'immagine e alla riservatezza. Il diritto all'immagine, formalmente sancito dall'art. 10 c.c., dagli artt. 96 e 97 e dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è affiancato dalla tutela del "diritto all'identità personale", basato sull'art. 2 della Costituzione. Quest'ultimo rappresenta un insieme di valori intellettuali, politici, religiosi e professionali che caratterizzano una persona e che la stessa desidera preservare dall'alterazione esterna. Il "diritto alla riservatezza", comunemente noto come "privacy" o "right to be let alone", appartiene alla sfera della persona, conforme all'art. 2 della Costituzione.

Il bilanciamento tra la libertà di espressione (art. 21 Cost., 10 CEDU e 10 Carta di Nizza) e il diritto alla privacy e all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) è mantenuto attraverso il "diritto all'oblio". Quest'ultimo implica il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli di informazioni legittimamente diffuse in origine ma non più giustificate da nuove ragioni di attualità, utilizzando la "deindicizzazione" o richiedendo la "cancellazione" di specifici URL dai risultati dei motori di ricerca.

Le nuove pronunce giurisprudenziali ribadiscono la possibilità di agire quando informazioni non più veritiere, risalenti o non menzionate nel casellario giudiziario, compaiono nei motori di ricerca e identificano una persona, danneggiandone sia l'immagine che la professionalità. Questo principio è stato recentemente confermato in diverse decisioni giuridiche:

- "L'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa", (Trib. Milano, sez. I, sent. n. 94 del 11.01.2022);

- "In tema di diritto all'oblio, la cancellazione della copia cache riguardante informazioni accessibili tramite un motore di ricerca richiede di effettuare un bilanciamento tra il diritto all'oblio dell'interessato e il diritto alla diffusione dell'informazione", (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3952 del 08.02.2022);

- "La tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, consente alle autorità italiane di ordinare la deindicizzazione su tutte le versioni del motore di ricerca, bilanciando i diritti della persona interessata e il diritto alla libertà d'informazione", (Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 34658 del 24.11.2022).

Queste decisioni sottolineano la necessità di preservare la dignità personale dell'individuo e il suo diritto all'oblio, affrontando i rischi connessi alla diffusione inappropriata di informazioni online.

Un essere umano, anche se medico o operante nel settore sanitario, non deve essere trattato come un oggetto commerciale o un servizio.

Avv. Matteo De Luca

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